(Pubblicato nel  Supplemento  n.  2  al  Bollettino  Ufficiale  della
    Regione Trentino-Alto Adige n. 52/I-II del 22 dicembre 2009) 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
    Visti gli articoli 53 e 54, comma 1, punto  1,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  31  agosto  1972,  n.   670,   recante
«Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali  concernenti
lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»; 
    Visto il titolo IV, capo II (Tutela della flora, fauna, funghi  e
tartufi) della  legge  provinciale  23  maggio  2007,  n.  11  (Legge
provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura); 
    Vista la deliberazione della Giunta provinciale n.  2486  del  16
ottobre 2009 recante ad oggetto  «Approvazione  del  "Regolamento  di
attuazione del titolo IV, capo II (Tutela della flora, fauna,  funghi
e tartufi) della legge  provinciale  23  maggio  2007  n.  11  (Legge
provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura)"»; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                        Oggetto e definizioni 
 
    1. In attuazione dei seguenti articoli  della  legge  provinciale
sulle foreste e sulla protezione della natura (di seguito  denominata
legge provinciale) questo regolamento disciplina: 
      a) la protezione della flora e della fauna inferiore, ai  sensi
degli articoli 25, 26 e 27 e della direttiva 92/43/CEE del  Consiglio
del  21  maggio  1992,  relativa  alla  conservazione  degli  habitat
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; 
      b) i criteri, i periodi, le modalita' e  le  quantita'  ammesse
alla raccolta dei funghi, ai sensi dell'art. 28; 
      c) le specie, i periodi, le modalita' e  le  quantita'  ammesse
alla raccolta dei tartufi, ai sensi dell'art. 29. 
    2. Ai fini di questo regolamento: 
      a) per «steli fioriferi» si intende la parte della  pianta  che
per il suo stato vegetativo e' portatrice di  fiori  dischiusi  o  di
boccioli in atto di  dischiudersi  o  di  altri  organi  riproduttivi
(sporangi delle felci e dei licopodi); 
      b) per «fauna inferiore»  si  intende  l'insieme  delle  specie
animali  presenti  nel  territorio  della   provincia   diverse   dai
vertebrati omeotermi (uccelli e mammiferi) e dai pesci.